Pedinare è reato?
In molti si chiedono spesso se seguire un conoscente o una qualunque persona sia o meno reato. Per la legge italiana pedinare non è reato purché non rientri nei canoni per i quali si configurano i reati di molestia o stalking.
Il nostro ordinamento non prevede il reato di pedinamento. Per cui seguire qualcuno non è vietato, a condizione che nella persona seguita non si creino ansie e paure per la propria sicurezza.
Il codice penale: il reato di molestia
Nel codice penale, si configura il reato di molestia, così descritto: ”Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico (…), per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.
Che sia un luogo pubblico, una strada, un parco un locale, se non si viola la privacy altrui non ci sono nome contrarie al pedinamento.
Anche per la corte di Cassazione non c’è nulla di male se un soggetto segue un altro, purché la persona pedinata non si senta turbata da un simile inseguimento.
Per esempio un paparazzo che segue un VIP per poterlo immortalare non incorre in reati di alcun genere, purché il suo comportamento non sia ossessivo, inopportuno e contro alla riservatezza del diretto interessato.
Se un uomo, sempre a titolo esemplificativo, guarda una bella donna e la segue per fare breccia nel suo cuore, ma con discrezione e senza mettere a disagio, non fa nulla di male. Se viceversa tende ad importunarla, allora c’è qualcosa che non va.
Di conseguenza, se chi è stato pedinato si accorge molto tempo dopo che qualcuno l’ha seguito, e il “persecutore” ha smesso la sua pratica, non può sporgere denuncia.
Questo in quanto nel momento del pedinamento, il diretto interessato non se ne era assolutamente accorto e non aveva vissuto alcun patema. Pur sorgendo ansia in un secondo momento, la pratica pedinatoria non è più esperita, per cui non assiste reato.
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione si è espressa innumerevoli volte a riguardo. Ha chiarito a tal proposito che un singolo episodio di pedinamento può sfociare nel reato di molestia quando l’azione è pressante, ripetitiva, e intimorisce la persona interessata.
Quest’ultima, se vive una situazione di patema ha tutto il diritto di querelare la persona che persegue nell’intento di seguire i suoi movimenti.
In questa circostanza, l’autorità giudiziarie va a raccogliere le dichiarazioni della vittima con conseguente verbale. Documento che viene trasmesso presso la Procura della repubblica, che ha lo scopo di valutare se sussistono gli estremi del reato di molestia o meno.
È compito del giudice – in caso di procedimento penale contro il pedinatore – stabilire se la complessiva condotta sia stata talmente grave da arrecare molestia e disturbo al soggetto pedinato, mettendolo in agitazione e alterargli la sua condizione di tranquillità.
Il pedinatore non ha poi la possibilità di contro querelare per calunnia la vittima, anche se il PM protende per l’archiviazione del procedimento o per l’assoluzione.
Questo in quanto, il reato di calunnia si realizza solo se il querelante è ben cosciente che il soggetto querelato sia innocente.
Il reato di stalking
Spesso il pedinamento può essere presupposto del reato di stalking. In tal caso non occorre ci sia stata la reiterazione di episodi, in quanto bastano solo due episodi.
La vittima deve cioè sentirsi in pericolo, deve avvertire cioè che la sua sicurezza sia in bilico tanto da dover modificare le proprie abitudini di vita.
Il pedinamento episodico, effettuato nei confronti di una singola persona, non può essere considerato illecito.
Resta però da dire che chi lo fa “di professione” deve poter richiedere l’autorizzazione del Prefetto. Il lavoro da investigatore è infatti un’attività che deve rispettare un proprio codice.