Come diventare buttafuori o addetto alla sicurezza

Come diventare buttafuori o addetto alla sicurezza

Il buttafuori diventa addetto al controllo

Una figura molto presente nella vita di tutti i giorni nove anni fa è stata definitivamente regolamentata: previsto un registro in Prefettura e norme da rispettare

Chi frequenta, anche non abitualmente, locali notturni ed eventi ha ben presente quello che rappresenta la figura del cosiddetto “buttafuori”, ossia un addetto alla sicurezza che fino ad una decina di anni fa non aveva in realtà regole precise.

Una lacuna sanata da un Decreto Ministeriale dell’ottobre 2009 che ha regolamentato questa figura mettendo dei paletti precisi anche sul contratto di assunzione e sulle regole, in primis per combattere l’utilizzo in “nero”.

Così è stata istituita la figura dell’addetto al controllo che amplia lo spettro d’azione: rientrano infatti i classici buttafuori, ma anche più in generale tutti coloro che sono preposti a funzioni di sicurezza e prevenzione nei locali pubblici.

In base alle nuove norme l’addetto al controllo dovrà obbligatoriamente essere iscritto nell’apposito elenco presso le Prefetture competenti, dopo il rilascio della necessaria autorizzazione che si ottiene dopo aver frequentato un corso formativo e aver superato l’esame conclusivo.


Requisiti per attività di buttafuori

Potrà presentare domanda di iscrizione al corso chi possa dimostrare di non aver mai riportato condanne per delitti non colposi, non sia stato segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti o alcoliche e abbia anche un certificato di buona salute.

Quando il soggetto in questine sia stato iscritto all’apposito elenco, potrà a tutti gli effetti prestare la propria opera come addetto al controllo del pubblico, senza però ovviamente eccedere con la forza fisica oppure esercitando metodi coercitivi.

Toccherà gli uffici della Prefettura ogni 24 mesi provvedere all’aggiornamento degli elenchi, verificando quindi che siano ancora validi i requisiti che avevano determinato l’iscrizione.

E comunque gli iscritti almeno due mesi prima rispetto alla scadenza del biennio sono obbligati a depositare in Prefettura la documentazione che attesta la validità dei requisiti.


Il decreto del 2009 di riforma dei buttafuori

Il Decreto del 2009 è stato poi ulteriormente integrato da un Decreto del Ministro dell’Interno del novembre 2016. Passato trenta giorni dalla presentazione alla Prefettura della domanda di iscrizione nell’apposito elenco, i soggetti potranno già iniziare la loro attività, mentre fino ad allora i tempi per il loro effettivo impiego erano più lunghi.

Stesso discorso vale quando si arriva alla scadenza del biennio: l’addetto al controllo potrà comunque continuare a lavorare in attesa delle verifiche della Prefettura e se non arriverà notifica contraria sarà libero di esercitare la sua professione.

Inoltre viene specificato che tra i requisiti sparisce quella di non aver riportato condanne, anche con sentenze non definitive, per delitti non colposi.

Sarà vietata l’iscrizione nell’elenco nel caso di denunce o condanne anche non definitive riportate nei cinque anni precedenti in base ad un preciso elenco di reati.

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